Condizioni generali di vendita

Tutti gli affari presenti e futuri tra l'acquirente (di seguito “Acquirente”) e Schüco International Italia S.r.l. (di seguito “SCHÜCO Italia”) sono regolati dalle seguenti condizioni. Non saranno riconosciute come valide e vincolanti per SCHÜCO Italia altre condizioni generali o termini applicati dall’Acquirente che siano diversi da, o in contrasto con, le presenti condizioni, salvo espresso consenso scritto di SCHÜCO Italia. L’eventuale accettazione o esecuzione dell’ordine dell’Acquirente non costituisce accettazione delle condizioni di quest’ultimo, indipendentemente dalla conoscenza delle stesse da parte di SCHÜCO Italia.

Art. 1. Ambito e oggetto della prestazione.

1.1 La merce oggetto della compravendita è quella indicata nella conferma d’ordine e descritta nel documento di trasporto (DDT).

1.2 Dichiarazioni rese verbalmente, telefonicamente, per lettera, facsimile o altro mezzo di comunicazione, inviate da collaboratori o agenti di vendita di SCHÜCO Italia nonché le pattuizioni accessorie, necessitano, per la loro validità, della conferma scritta di SCHÜCO Italia. Contestazioni relative a tali conferme o alla conferma di pattuizioni accessorie devono essere comunicate a SCHÜCO Italia senza indugio, al più tardi entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della conferma medesima.

1.3 Tutte le informazioni rese ai fini della lavorazione dei prodotti di SCHÜCO Italia, come ad esempio proposte scritte o verbali, proposte di calcolo, disegni, progetti o simili, relativi all'assemblaggio, alla costruzione, alla disposizione, alla lavorazione, alla verniciatura, alla anodizzazione, al montaggio, alla statica, all'offerta per gare (ad esempio campioni di materiale) e che servono ai fini dei calcoli, non sono oggetto della nostra offerta e del contratto di vendita e possono pertanto essere oggetto di fatturazione separata. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a SCHÜCO Italia per eventuali errori nell'ambito delle predette prestazioni accessorie, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Art. 2. Ordini.

2.1 Gli ordini dell’Acquirente dovranno essere redatti per iscritto e trasmessi a SCHÜCO Italia anche a mezzo telefax o per via telematica. SCHÜCO Italia potrà accettare e confermare l’ordine entro 30 giorni dal suo ricevimento ed entro tale termine gli ordini si intenderanno fermi. In ogni caso, gli ordini divengono vincolanti per SCHÜCO Italia solo dopo l’accettazione per iscritto da parte di quest’ultima con conferma d’ordine. Le offerte hanno carattere puramente indicativo e non vincolante se non seguite da conferma d’ordine di SCHÜCO Italia.

2.2 Qualora la conferma d’ordine di SCHÜCO Italia contenga delle modifiche rispetto all’ordine, tali modifiche si intendono accettate dall’Acquirente trascorsi 2 (due) giorni dal ricevimento della conferma, salvo che entro questo termine l’Acquirente non manifesti il proprio dissenso.

2.3 L’ordine verrà “processato” solo dopo che l’accettazione da parte dell’Acquirente della conferma d’ordine, equivalente a nuova proposta, sia pervenuta a SCHÜCO Italia, sia in modo espresso sia tacitamente ai sensi di quanto previsto al paragrafo che precede, in uno con l’accettazione espressa delle presenti condizioni generali ed eventuali allegati (es. condizioni speciali di garanzia).

2.4 Qualora l'ordine venga modificato dall'Acquirente, le modifiche potranno essere attuate soltanto nel caso in cui la comunicazione delle stesse da parte dell'Acquirente sia effettuata entro 2 (due) giorni dall’invio dell’ordine a SCHÜCO Italia; oltre detto termine, l’Acquirente non potrà più apportare alcuna rettifica all’ordine e rimarrà responsabile del materiale approntato. In ogni ipotesi di modifica, comunque, è sempre necessaria la conferma scritta di SCHÜCO Italia. Nei casi suddetti le consegne potranno subire dei ritardi rispetto ai tempi usuali di consegna ed eventuali incrementi di costi saranno a carico dell’Acquirente.

Art. 3. Tolleranze (ove applicabile).

3.1 La tolleranza sulla quantità di ogni singola voce fornita è fissata in ± 10%.

3.2 I profili di lunghezza diversa dallo standard possono essere forniti con sottomisure sino ad una percentuale massima del 25%.

3.3 Nell’ambito della fornitura di moduli fotovoltaici, SCHÜCO Italia, qualora si renda necessario, si riserva la facoltà di fornire modelli diversi da quelli richiesti dall’Acquirente qualora questi non siano disponibili, fatto salvo il rispetto delle caratteristiche elettriche minime indicate nella conferma d’ordine.

Art. 4. Prezzi.

4.1 I prezzi si intendono franco partenza deposito SCHÜCO Italia, salvo diversa pattuizione tra le parti, e non includono le spese di trasporto, l’IVA e le altre tasse, i diritti doganali ed eventuali altri oneri applicabili. I prezzi si intendono espressi in Euro.

4.2 Salvo quanto previsto al paragrafo che segue, si applica il prezzo risultante dal listino prezzi valido al momento dell’ordine, oltre alle rispettive imposte sul valore aggiunto.

4.3 I prezzi applicati da SCHÜCO Italia sono dipendenti dai costi delle materie prime e potranno quindi essere variati in qualsiasi momento nel caso di variazione delle suddette quotazioni. Le variazioni di prezzo verranno applicate sulle merci spedite dalla data di entrata in vigore delle variazioni dei suddetti costi, anche se spedite oltre il termine di consegna pattuito.

Art. 5. Consegna.

5.1 I termini di consegna pattuiti e/o indicati si intendono meramente orientativi e in nessun caso dovranno intendersi come vincolanti e/o essenziali. In nessun caso, dunque, l’eventuale ritardo nella consegna potrà costituire motivo per la risoluzione del contratto e/o per richiesta di risarcimento dei danni, salvo il caso di dolo o di colpa grave. Eventuali costi sostenuti per la verifica dei materiali sono a carico dell'Acquirente.

5.2 Qualora si verificassero ritardi di apprestamento del materiale o di consegna, dipendenti da causa di forza maggiore o da altre circostanze sopravvenute che colpiscano SCHÜCO Italia oppure un fornitore dello stesso, il termine di consegna della merce si intenderà prolungato per un periodo pari a quello dell’evento che ha cagionato il danno. Costituiscono casi di forza maggiore o, comunque, casi non imputabili a SCHÜCO Italia: sospensione o limitazione di fornitura di energia, incendi, inondazioni, cicloni, epidemie, mancanza o deficienza di materie prime (anche per riduzione di importazione dall’estero disposta dalle Autorità italiane o dei Paesi d’Origine), mancanza o deficienza di manodopera, scioperi parziali o generali, serrate, guasti o lavori agli impianti anche per manutenzione/conservazione, fatti di guerra o rivoluzioni, requisizioni e ordini dell’Autorità, interruzione totale o parziale dei trasporti dei prodotti o delle materie prime che arrestino o riducano la produzione e altri simili; tale elencazione è comunque meramente indicativa e non esaustiva. SCHÜCO Italia, inoltre, avrà all’occorrenza la facoltà di eseguire forniture anticipate rispetto alla data stabilita, previa comunicazione all’Acquirente, nonché forniture parziali.

5.3 Il termine di consegna si intenderà altresì automaticamente prorogato qualora l’Acquirente non adempia puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento e/o non compia puntualmente ogni attività che sia necessaria alla corretta esecuzione della fornitura da parte di SCHÜCO Italia (ad esempio: l’Acquirente non fornisca in tempo utile tutti i dati necessari all’esecuzione della fornitura ovvero non fornisca puntuale approvazione di schemi o disegni, ove richiesto; l’Acquirente richieda varianti durante l’esecuzione della fornitura; l’Acquirente non appronti debitamente e tempestivamente i locali o le superfici in cui la merce deve essere stoccata, montata o installata; etc.).

5.4 Qualora l'Acquirente abbia il diritto di richiedere in diversi momenti la consegna della merce, la stessa dovrà, salvo diverso accordo, essere presa in consegna entro 3 (tre) mesi dalla data dell'ordine oppure entro 4 (quattro) settimane dalle singole date di consegna richieste. Qualora sia stato stabilito un termine di consegna e questo sia differito dall'Acquirente, SCHÜCO Italia sarà autorizzata a pretendere il pagamento dell'importo relativo alla prestazione già eseguita ovvero della merce disponibile.

Art. 6. Resi merce.

6.1 Qualsiasi reso dovrà essere autorizzato da SCHÜCO Italia prima della spedizione e le spese di spedizione saranno a carico dell’Acquirente. In difetto della citata autorizzazione scritta il reso verrà respinto da SCHÜCO Italia a spese dell’Acquirente.

6.2 Nel caso di restituzione concordata della merce, SCHÜCO Italia potrà addebitare all’Acquirente costi amministrativi pari al 20% dell'importo della fattura. SCHÜCO Italia si riserva di valutare ulteriori richieste per riduzione del valore dei materiali restituiti. SCHÜCO Italia non accetterà resi di merci che sono state prodotte o acquistate esclusivamente per l’Acquirente. In ogni caso, SCHÜCO Italia non accetterà in restituzione merce trascorsi 12 (dodici) mesi dalla consegna.

Art. 7. Spedizione e passaggio del rischio.

7.1 Nel caso di vendita con clausola franco fabbrica o altra equivalente, l’Acquirente dovrà, a propria cura e spese, controllare il peso e il numero dei colli prima del ritiro o della consegna al vettore o delegare quest’ultimo a tale controllo. Ove ciò non avvenga o il vettore non vi provveda (entro 24 ore), l’Acquirente non potrà sollevare più alcuna contestazione in ordine al peso e/o alla quantità della merce e ad eventuali differenze rispetto a quanto risultante dalle fatture o dai documenti di trasporto.

7.2 Nel caso di vendita con clausola franco destino o altra equivalente, l’Acquirente dovrà, a propria cura e spese, controllare il peso e il numero dei colli immediatamente all’atto della ricezione della merce e dovrà comunicare (entro 24 ore) in tale momento a SCHÜCO Italia per iscritto eventuali differenze rispetto a quanto risultante dalle fatture o dai documenti di trasporto, a pena di decadenza da ogni facoltà di contestazione.

7.3 Nel caso di vendita con clausola franco destino o altra equivalente, l’Acquirente non avrà diritto a compenso o indennizzo per il trasporto qualora provveda al ritiro con mezzi propri o comunque a proprie spese. Anche qualora sia pattuita la clausola franco destino o altra equivalente, SCHÜCO Italia avrà comunque facoltà di effettuare le consegne franco fabbrica, salvo deduzione in fattura o rimborso delle spese anticipate dall’Acquirente.

7.4 Si ha passaggio del rischio all'Acquirente, anche quando è pattuita la consegna franco destino ovvero altra equivalente, non appena la merce lascia la fabbrica o il magazzino di SCHÜCO Italia e, da tale momento, l’Acquirente solleva SCHÜCO Italia da ogni responsabilità per, ma non limitatamente a, danni, furti, rapine, avarie che la merce dovesse subire durante il trasporto. Qualora la consegna o la spedizione siano ritardate per colpa dell'Acquirente, il rischio passerà in capo all'Acquirente dal momento in cui la merce era pronta per la consegna presso la fabbrica o il magazzino di SCHÜCO Italia.

Art. 8. Condizioni di pagamento.

8.1 I pagamenti relativi a merce consegnata devono essere eseguiti, indipendentemente dai tempi relativi all'esecuzione di eventuali prestazioni di montaggio, secondo le scadenze indicate nella conferma d’ordine o in fattura o, se richiesto da SCHÜCO Italia, alla consegna del materiale o al momento della conferma d’ordine.

8.2 SCHÜCO Italia si riserva la facoltà di richiedere degli anticipi o degli acconti. Nel caso sia pattuito il pagamento anticipato o il pagamento di un acconto, da versarsi da parte dell’Acquirente al momento della conferma d’ordine, SCHÜCO Italia si riserva il diritto, senza che l’Acquirente abbia diritto a pretesa alcuna a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo, di annullare l’ordine qualora l’Acquirente ritardi il pagamento dell’anticipo o dell’acconto oltre i 10 (dieci) giorni dalla conferma d’ordine ovvero dall’accettazione (espressa o tacita) della conferma d’ordine equivalente a nuova proposta.

8.3 L’eventuale pattuizione di pagamento a mezzo tratte e/o cambiali o contro consegna della merce o dei documenti non muta il luogo di pagamento, che permane il luogo ove SCHÜCO Italia ha la propria sede legale. Eventuali proroghe, dilazioni di pagamento e/o accettazione di titoli in pagamento concessi da SCHÜCO Italia all’Acquirente non potranno mai dare luogo a novazione delle obbligazioni originariamente assunte dall’Acquirente medesimo.

8.4 L'Acquirente non potrà compensare il proprio debito per fornitura di merce con eventuali crediti vantati o pretesi nei confronti di SCHÜCO Italia per qualsivoglia ragione, salvo diverso accordo scritto. In nessun caso l’Acquirente potrà sospendere in toto o in parte o ritardare i pagamenti di quanto dovuto a SCHÜCO Italia, indipendentemente da qualsivoglia contestazione eventualmente sollevata o da sollevarsi. All'Acquirente non spetta alcun credito o diritto per una ritardata fatturazione o per un ritardato rendiconto. In caso di ritardato pagamento o di dilazione del pagamento saranno conteggiati interessi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002. Tali interessi saranno dovuti senza che sia necessaria una espressa messa in mora, restando salvo, comunque, il diritto di SCHÜCO Italia al risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardo nel pagamento.

8.5 Qualora l'Acquirente sia in mora con il pagamento di una fattura o nel caso in cui dopo la stipula del contratto si verifichino circostanze che siano idonee a mettere in dubbio seriamente l'affidabilità dell'Acquirente, tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili con decadenza dal beneficio del termine. Qualora al momento della consegna si sia verificato un notevole deterioramento delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'Acquirente ed, in particolare, nel caso in cui egli in misura notevole non adempia ai propri obblighi di pagamento oppure sia sottoposto a ripetuti pignoramenti o ad altri provvedimenti esecutivi, SCHÜCO Italia potrà recedere dal contratto o pretendere di eseguire le consegne solo contro rilascio di una garanzia e/o richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento. Resta ferma la facoltà di SCHÜCO Italia di sospendere immediatamente la fornitura della merce in caso di inadempimento da parte dell’Acquirente dei propri obblighi di pagamento, anche in relazione ad una sola fattura.

Art. 9. Garanzie.

9.1 SCHÜCO Italia garantisce che la merce è priva di difetti di materiale o di lavorazione. All'atto della consegna l'Acquirente dovrà immediatamente procedere alla verifica della merce. Eventuali contestazioni saranno prese in considerazione soltanto se comunicate senza indugio per iscritto, al più tardi entro 3 giorni dalla ricezione della merce, in caso di difetti che possano essere riconosciuti nell'ambito di una diligente verifica, ovvero entro 8 giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti. Qualora la contestazione si riveli fondata, SCHÜCO Italia provvederà, a sua discrezione, alla sostituzione o alla riparazione gratuita e senza addebito di costi. La sostituzione o la riparazione avverranno soltanto in relazione al singolo pezzo viziato e non in relazione all'intera partita di merce.

9.2 La garanzia non comprende i difetti che siano riconducibili a richieste dell'Acquirente, a imprese terze incaricate dallo stesso, alla lavorazione e/o al montaggio e/o all’utilizzo della merce fornita da SCHÜCO Italia, alle caratteristiche della struttura dell’Acquirente oppure ad altre cause che non sono oggetto della fornitura e che non sono imputabili a SCHÜCO Italia. L'usura naturale non può essere oggetto della garanzia di SCHÜCO Italia. Le spese di manutenzione della merce consegnata sono a carico dell'Acquirente. Soltanto qualora i tentativi di SCHÜCO Italia di eliminare i difetti dovessero essere ripetutamente non andati a buon fine e SCHÜCO Italia non intenda procedere alla sostituzione, l’Acquirente avrà diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, restando comunque escluso qualsivoglia risarcimento del danno. Saranno addebitate le spese sostenute da SCHÜCO Italia per l'eliminazione di difetti ingiustificatamente contestati dall'Acquirente, come ad esempio difetti consequenziali alla mancata osservanza delle modalità del montaggio. SCHÜCO Italia non risponderà di alcunché se la riparazione o la sostituzione siano state ostacolate dalla arbitraria attività dell'Acquirente o di un terzo. L'Acquirente non avrà alcun diritto di far valere la presente garanzia qualora non abbia tempestivamente e correttamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento. Nel caso di fornitura parziale difettosa, l'Acquirente non potrà fare valere alcun diritto in relazione alle altre parti della fornitura.

9.3 La garanzia di cui al paragrafo 9.1 che precede viene prestata da SCHÜCO Italia per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna della merce. In nessun caso SCHÜCO Italia darà corso a richieste di garanzia pervenute decorso il suddetto termine, fermi restando, comunque, i termini di decadenza di cui al paragrafo 9.1.

9.4 La garanzia di cui al paragrafo 9.1 che precede è l’unica garanzia che viene prestata da SCHÜCO Italia in relazione alla merce fornita all’Acquirente, con esclusione di qualsivoglia ulteriore garanzia. In particolare, le uniche obbligazioni a carico di SCHÜCO Italia in caso di difetti del prodotto sono costituite dall’obbligo di riparazione o sostituzione, con esclusione di qualsivoglia risarcimento del danno. In nessun caso SCHÜCO Italia sarà responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali e/o perdite di profitti che l’Acquirente possa subire in conseguenza di difetti della merce, salvo il caso di dolo o colpa grave. Condizioni speciali di garanzia potranno essere espressamente prestate da SCHÜCO Italia in relazione a specifici beni; in tal caso, le previsioni di cui alle presenti condizioni generali di garanzia, che non siano espressamente derogate e/o diversamente disciplinate dalle condizioni speciali, rimarranno in vigore.

9.5 I campioni, le indicazioni contenute nei depliants o le informazioni risultanti da altro materiale pubblicitario non sono vincolanti e non contengono alcuna promessa di qualità in relazione ai prodotti. Modifiche nell'esecuzione, scelta e forma del materiale, della composizione dei profili come pure altre variazioni a servizio del progresso tecnico, sono sempre possibili, anche senza preavviso.

Art. 10. Riserva di proprietà.

Fermo restando il trasferimento dei rischi all’Acquirente al momento della consegna, secondo quanto previsto all’art. 7 che precede, la fornitura di beni avviene con riserva di proprietà e alle seguenti condizioni. I beni consegnati rimangono di proprietà di SCHÜCO Italia sino al completo pagamento del loro prezzo e l’Acquirente deterrà tali beni quale depositario e fiduciario di SCHÜCO Italia. L'Acquirente, su richiesta di SCHÜCO Italia, si impegna sin d'ora ad adempiere, a proprie spese, a tutte le formalità di cui l'art.1524 c.c.. SCHÜCO Italia avrà il diritto di visionare in ogni tempo i beni sottoposti a riservato dominio nel luogo nel quale questi si trovino. Qualora SCHÜCO Italia dovesse fare valere il proprio diritto alla restituzione, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, l'Acquirente riconosce irrevocabilmente a SCHÜCO Italia il diritto di ritirare i beni di proprietà e a tale scopo di accedere al luogo nel quale essi sono siti. Fintanto che sussiste la riserva di proprietà, l'Acquirente non potrà, senza il previo consenso scritto di SCHÜCO Italia, costituire in pegno o vendere a terzi i macchinari, le attrezzature o gli altri beni di investimento oggetto della fornitura. Non è ammessa la vendita di macchinari, attrezzature o di altri beni di investimento da forniti da SCHÜCO Italia in caso di sospensione di pagamenti da parte dell'Acquirente. Devono essere senza indugio segnalati a SCHÜCO Italia eventuali pignoramenti o sequestri dei beni sottoposti a riservato dominio e ciò con la trasmissione del verbale di pignoramento o di sequestro affinché sia possibile per SCHÜCO Italia avviare le necessarie azioni giudiziarie. L'Acquirente è tenuto a segnalare i diritti di proprietà di SCHÜCO Italia all'ufficiale giudiziario nel corso di un pignoramento o sequestro. Qualora l'Acquirente abbia omesso una tale segnalazione all'ufficiale giudiziario, egli sopporterà le spese relative ai provvedimenti legali richiesti da SCHÜCO Italia.

Art. 11. Ulteriori obblighi derivanti dal contratto.

Non possono essere ceduti dall'Acquirente i diritti derivanti dal contratto di fornitura. I diritti di proprietà intellettuale e qualsiasi altro diritto e/o titolo su documenti, disegni, progetti, schede, etc. forniti all’Acquirente appartengono a SCHÜCO Italia. L'Acquirente riconosce espressamente l'esistenza dei diritti sopra menzionati in capo a SCHÜCO Italia e si impegna a non fornire la suddetta documentazione a terze parti senza previa autorizzazione scritta di SCHÜCO Italia. L'Acquirente risponde di tutti i danni che deriveranno da una violazione dei diritti sopra menzionati.

Art. 12. Clausola di salvaguardia.

L'inefficacia o nullità di una clausola non comporta la nullità dell'intero contratto. Le parti contrattuali si impegnano a sostituire la clausola nulla o inefficace con una clausola mediante la quale possa essere raggiunto legalmente lo scopo economico che il contratto e le presenti condizioni si erano prefisse.

Art. 13. Accordo integrale.

Le presenti condizioni generali costituiscono l'intero ed unico accordo integrale tra l’Acquirente e SCHÜCO Italia in relazione alle forniture da questa effettuate e prevalgono su ogni altra condizione, contratto, accordo od intesa, scritti o verbali, che le Parti avessero in precedenza raggiunto.

Art. 14. Legge applicabile. Foro competente.

La legge italiana è applicabile alle presenti condizioni generali di vendita, con esclusione delle norme riguardanti il conflitto di leggi e della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. Il Foro di Padova è esclusivamente competente per ogni controversia derivante da ogni contratto di compravendita. In ogni caso, SCHÜCO Italia avrà a sua discrezione il diritto di convenire l’Acquirente innanzi al tribunale ove questi ha la propria sede legale o altrove, se SCHÜCO Italia lo riterrà opportuno.

Art. 15. Informazioni e riservatezza

Le informazioni tecniche e/o commerciali, nonché i disegni, i campioni, i modelli, le fotografie, i dati, le descrizioni dei materiali, le specifiche tecniche, gli standard di qualità di cui l’Acquirente, al momento della conclusione del contratto o successivamente, venga in possesso o a conoscenza in ragione del rapporto con SCHÜCO Italia, devono rimanere confidenziali. L’Acquirente si obbliga a mantenere la segretezza e a non rivelare e/o divulgare a terzi alcuna delle informazioni fornite da SCHÜCO Italia e/o di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto con quest’ultima per la durata di 5 (cinque) anni dall’acquisto della merce. L’Acquirente si obbliga a restituire, a semplice richiesta di SCHÜCO Italia, tutte le informazioni che al momento della richiesta risulteranno in suo possesso.

Condizioni generali di erogazione assistenza tecnica presso siti produttivi dei clienti

Gentile Cliente,

la Schüco International Italia, con la sua struttura di tecnici dell’Officina Pilota di Padova e tecnici SAS (Servizio Assistenza Serramentisti) dislocati nelle diverse aree commerciali, le offre un servizio di assistenzacon le seguenti prestazioni:

Tabella 1

Tipo di Assistenza Luogo di erogazione Tempistica
Assistenza alla costruzione di manufatti realizzati con nostri sistemi per porte, finestre,facciate ed altre serie a catalogo Sua sede produttiva Inizio produzione(*)
Assistenza all’installazione di macchine e/o attrezzature Schüco Sua sede produttiva Alla consegna(*) (entro 2 settim. max)
Manutenzione di macchine Schüco Sua sede produttiva In garanzia (su chiamata)(*)

(*) previa prenotazione e accordo sulla data di intervento

NOTA IMPORTANTE: per poterle garantire il miglior servizio le chiediamo di aiutarci a:

  • pianificare al meglio la data dell’assistenza inoltrandoci la richiesta tramite portale CRM-Sezione ticketing il prima possibile e comunque almeno con 15 gg di anticipo.
  • verificare la disponibilità presso vostra officina di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei campioni. In caso contrario avvisarci per evitare interventi a vuoto/non realizzabili

Quotazioni economiche

  1. Assistenze gratuite

    Gli interventi di assistenza indicati in tabella 1 sono normalmente erogate a titolo gratuito.

  2. Assistenze a pagamento

    Nei seguenti casi l’assistenza sarà erogata dal nostro personale a fronte del pagamento di un importo calcolato di volta in volta in funzione di:

    • ore di viaggio e intervento 50€/h
    • chilometri percorsi 0,5 €/Km
    • indennità di trasferta giornaliera se previsti pernotti 150 €/notte
    • eventuali pezzi di ricambio forniti (come da listino in vigore)
  • Assistenze per la messa in funzione di costruzioni dotate di automazione/meccatronica,da lei già installate in cantiere, per le quali Schüco ha già erogato al suo personale tecnico specifica formazione.
  • Assistenze richieste in cantiere per la verifica di malfunzionamento di manufatti realizzati con i nostri sistemi in assenza di una ispezione preventiva eseguita da parte del suo personale.In questo caso la condizione necessaria per l’uscita del nostro personale è l’invio da parte sua, assieme alla richiesta di assistenza, dei disegni di attacco a muro, di foto e una relazione in merito al vostro sopralluogo.
  • Manutenzione di macchine o attrezzature Schüco fuori dal periodo di garanzia.

Per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario può rivolgersi al suo responsabile commerciale di zona o direttamente al nostro responsabile del Servizio di assistenza:

Tel. +39 049 7392564 mail: servicemacchine@schueco.it

Cordiali saluti

Il servizio di assistenza tecnica

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